Contratti
Introduzione
Nel nostro ordinamento giuridico l’art. 1321 del Codice Civile definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
L’accordo delle parti rappresenta, pertanto, il requisito essenziale di ogni contratto.
Qualsiasi contratto, anche il più semplice o quello di modico valore, deve essere sempre letto attentamente prima di essere firmato; sottoscrivere un contratto senza la necessaria attenzione potrebbe infatti significare, non solo acquistare beni o servizi di cui non si aveva la necessità, ma anche dover pagare somme che spesso non corrispondono al reale valore dei beni o servizi oggetto di contratto.
Ogni volta che si appone la firma su di un contratto si esprime il proprio consenso e quindi si conclude l’accordo. Ciò significa che le parti accettano il contenuto del contratto e si impegnano a rispettare quanto in esso previsto.
Attenzione quindi al contenuto perché potrebbe non coincidere con quanto vi è stato detto a voce!!!
Ciò che è rilevante
giuridicamente è il contenuto del contratto che firmate; al contrario nessun valore ha ciò che viene affermato a voce da colui che vi fa sottoscrivere il contratto.
- Con l’emanazione del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206, il legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il Codice del Consumo.
Si tratta del testo fondamentale di riferimento in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti che raccoglie e coordina, introducendo anche alcune novità, le principali norme in materia di disciplina del rapporto di consumo.
Il Codice del Consumo si occupa, in particolare, di disciplinare alcune ipotesi di contratti conclusi dal consumatore in situazioni particolari, con l’espresso intento di tutelare la sua posizione di “contraente debole” andando a garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti e dei servizi, nonché la correttezza e la trasparenza nei rapporti contrattuali.
I contratti conclusi fuori dai locali commerciali (artt. 45 – 49 Codice del Consumo)
Si tratta di tutti quei contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, che vengono stipulati al di fuori del locale commerciale inteso come sede dove il venditore esercita abitualmente la propria attività imprenditoriale.
Vi rientrano, ad esempio, quei contratti sottoscritti durante la visita del venditore al domicilio del consumatore, oppure durante una escursione organizzata o ancora per strada o in altro luogo aperto al pubblico.
- Per tali tipi di contratto è previsto per il consumatore il diritto di recesso, senza alcuna penalità e senza la necessità di fornire una motivazione, entro il termine di dieci giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso oppure, se il consumatore non ha avuto la possibilità di vedere preventivamente il prodotto, i dieci giorni decorrono dal ricevimento del prodotto stesso.
- Tuttavia,se nel testo del contratto concluso al di fuori del locale commerciale il venditore non ha inserito alcuna informazione relativa al diritto di recesso, quest’ultimo può essere esercitato nel più ampio termine di sessanta giorni dalla conclusione del contratto o dal ricevimento del prodotto.
- Il diritto di recesso si deve assolutamente esercitare con l’invio al venditore di una raccomandata con ricevuta di ritorno.
- Il diritto di recesso comporta l’obbligo per il consumatore di restituire la merce acquistata in buone condizioni di conservazione e con spese a proprio carico.
I contratti conclusi a distanza ( artt. 50 – 61 Codice del Consumo)
Per contratti a distanza si intendono quei contratti conclusi attraverso i principali mezzi di informazione e telecomunicazione quali televisione, posta elettronica, fax, lettera circolare, telefono, radio, ecc.
- Il consumatore, prima della conclusione del contratto oppure al momento della sua esecuzione, deve ricevere necessariamente conferma per iscritto o, a sua scelta, su un altro supporto duraturo, di tutte le informazione relative agli elementi essenziali del contratto stesso quali l’identità del venditore, le caratteristiche del bene o del servizio, il prezzo, le spese di consegna, le modalità di pagamento e quelle relative all’esercizio del diritto di recesso.
- Salvo diverso accordo, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione stessa.
- Come per i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, anche nel caso di contratti conclusi a distanza è previsto per il consumatore il diritto di recesso entro dieci giorni che decorrono per i beni, dal giorno del loro ricevimento mentre per i servizi dal giorno di conclusione del contratto.
- Tuttavia se il consumatore non ha ricevuto tutte le opportune informazioni relative al diritto di recesso, quest’ultimo può essere esercitato nel più ampio termine di novanta giorni dalla conclusione del contratto o dal ricevimento del prodotto.
- Massima attenzione bisogna prestare per quanto riguarda l’utilizzo della carta di credito per gli acquisti via internet; è necessario verificare sempre che il sito abbia i marchi di tutela degli utenti e, preferibilmente, utilizzare le carte di credito prepagate a scalare, acquistate per l’occorrenza.
Carlo Bandiera detto
I contratti di locazione di barche destinate al diporto sono spesso zeppi di clausole vessatorie, spesso contrarie non solo al codice del consumo ma addirittura al comune buon senso.
Caso eclatante: dopo aver definito gli accordi via email, mi viene chiesto, contestualmente al bonifico, la restituzione del contratto firmato, QUESTO (segue link)
http://www.proce2.net/operator/special/160/Contract.asp?typ_command=ope&cfor=Agent&idc=080513157834SFZ&idp=&type_doc=Contract&id_lang_cli=2&print_lang_cli=2&dd=&dr=&print_vernicos_AgtInter=&print_comm=1&showtva=&subope=160
Invito a considerare attentamente l’art. 6 e, soprattutto, l’art. 15 del contratto.
Rifiuto tale ricatto e la società non presta il servizio pattuito, pretendendo pure i danni.
Non è meritevole di azione inibitoria ex art. 37 D.L.vo 229/2006 ?
antonella detto
VORREI CONOSCERE DA 15 GIORNI MI HANNO CONSEGNATO UNA CUNCINA CON TUTTI GLI ELETTRODOMESTICI MA ALL’ATTO DEL FUNZIONAMENTO LA LAVOSTOVIGLIA NON FUNZIONA, CHIAMATO IO TECNICO RISONTRAVA DEI PERZZI DA SOSTITUIRE.
CHIEDO SE è POSSIBILI LA SOSTITUZIONE DELLA LAVOSTOVIGLIA IN QUANTO NON E STATA MAI ATTIVATA SENZA SOSTITUIRE I PEZZI CONE SPECIFICATO DAL TECNICO DELL’ARISTON
ASPETTO UAN RISPOSTA DISTINTI